Giudice sportivo, ecco la decisione sullo Juventus Stadium

juventus-stadium-derby-torinoLa tanto attesa decisione del giudice sportivo, Tosel, sullo Juventus Stadium è arrivata oggi, nel pomeriggio. La questione era stra-nota: la Curva Sud era stata già squalificata con la condizionale per i cori di discriminazione territoriali cantati contro il Genoa lo scorso 27 ottobre. La prova del fuoco, inutile sottolinearlo, era la partita col Napoli: purtroppo, lo stesso genere di cori è stato sentito durante diverse fasi del match.

Si temevano due giornate di squalifica, e in parte così è stato: Tosel ha stabilito che sarà soltanto una la partita (contro l’Udinese) in cui verranno chiuse entrambe le Curve, Sud e  Nord. Nella partita casalinga successiva col Sassuolo, inoltre, la Sud resterà ancora chiusa al pubblico, a causa della revoca della condizionale . Alla chiusura delle due curve si aggiunge anche l’ammenda di 60mila euro per il club bianconero (10mila a causa dell’utilizzo da parte dei tifosi dei tanto famigerati “laser”). Il Napoli è stato sanzionato con 50mila euro per il lancio di oggetti contundenti e petardi verso la curva della Juventus. Ecco il comunicato ufficiale del giudice sportivo:

Il Giudice Sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in merito alla gara soc. Juventus – soc.Napoli del 10 novembre 2013 nella quale, tra l’altro, si attesta che prima dell’inizio della gara (ore 19.36, 19.50, 20.00 e 20.07) e durante la gara stessa (11°, 14° e 30° primo tempo; 31 e 34°secondo tempo) sostenitori della soc. Juventus, collocati nei settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord”, hanno intonato i cori “Lavali, lavali, lavali col fuoco, o Vesuvio lavali col fuoco – senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani, o colerosi terremotati, voi con il sapone non vi siete mai lavati, Napoli m…. Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera – uccidete questi bastardi”; 74/214

ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per origine territoriale” rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn 1 e 3 CGS) per “dimensione e percettibilità” come precisato dai tre collaboratori del Procura federale, postisi a centro-campo ed ai lati delle panchine aggiuntive;

P.Q.M.

delibera

1) di sanzionare la soc. Juventus con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori;

2) di disporre ex art. 16, n. 2 bis CGS la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione deliberata con CU 66 del 28 ottobre 2013 in riferimento alla gara soc. Juventus – soc. Genoa del 27 ottobre 2013.